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Disturbo da rumore

Si definisce Inquinamento acustico “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Se ci si trova in condizione di disagio a causa di un rumore fastidioso occorre innanzitutto distinguere se esso è generato da attività produttive, commerciali e professionali oppure da ambito domestico, quindi da privati cittadini. Le normative da applicare risultano diverse.

Rumore determinato da attività produttive, commerciali, artigianali

Spesso anche attività potenzialmente modeste come un bar con plateatico si rivelano disturbanti al pari di un’attività industriale pesante.

La normativa applicabile prevede che venga eseguita la misura all’interno degli ambienti abitativi, a finestre aperte o chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa come livello differenziale.

Il livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97):

  • 5 dB per il periodo diurno (6-22);
  • 3 dB per il periodo notturno (22-6)

Rumore determinato da privati

Nelle abitazioni private, il rumore è regolato dall’articolo 844 del codice civile, rubricato “Immissioni” che recita:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Il legislatore ha voluto lasciare ampio spazio di valutazione al giudice, che distinguerà caso per caso.

Nella valutazione dell’intollerabilità del rumore possono incidere numerosi indici che possono rendere un rumore intollerabile, e in altri impercettibile.

Il giudice il quale per stabilire se un rumore è intollerabile, si deve affidarsi a determinati indici: l’entità del rumore, l’insistenza del rumore, il luogo dove si verifica il rumore.

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